
Criteri e graduatoria
Contratto di mandato con il fiduciario: regolamentare chiaramente questi punti
Il contratto di fiducia non è espressamente disciplinato dal diritto delle obbligazioni svizzero. È considerato un contratto innominato e si sottopone quasi esclusivamente alle norme sul mandato.
Libera forma non significa leggerezza: perché conviene un contratto di mandato scritto
Il contratto di fiducia non è espressamente disciplinato dal diritto delle obbligazioni svizzero. È considerato un contratto innominato e si sottopone quasi esclusivamente alle norme sul mandato.
Il contratto può essere concluso in libera forma, anche oralmente. Per motivi probatori e per prevenire azioni di risarcimento danni, si raccomanda un contratto di mandato scritto.
Un contratto scritto fissa chiaramente obblighi, onorari e doveri di restituzione, assegnando rischi e costi.
Per i rapporti di fiducia classici, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) esige comunque un contratto scritto nella sua circolare sui rapporti di fiducia.
Diritto del mandato invece di appalto o contratto di lavoro: cosa implica per gli obblighi del fiduciario
Il contratto di fiducia non è regolato dalla legge; ad esso si applica il diritto del mandato (art. 394 CO).
Il fiduciario deve la esecuzione diligente degli affari affidati nell’interesse del costituente, non un determinato risultato. In ciò risiede la distinzione rispetto al contratto d’appalto.
Il mandato si differenzia dal contratto di lavoro per la mancata integrazione nell’organizzazione lavorativa del costituente e per l’assenza di vincolo alle direttive.
Nel contenuto, il fiduciario si occupa del bene in fiducia secondo le istruzioni del costituente; per il resto organizza la propria attività in piena autonomia.
Definire con precisione il bene in fiducia e il patto fiduciario
Nel nucleo della relazione, il costituente trasferisce un oggetto – il bene in fiducia – al fiduciario. Questi se ne cura seguendo le istruzioni e rappresenta il costituente verso l’esterno.
Il contratto deve descrivere esattamente il bene in fiducia. Secondo la circolare dell’AFC, vanno inoltre indicati il nome e l’indirizzo preciso del costituente.
Per ogni rapporto di fiducia va tenuta una contabilità separata.
I compiti fiduciari sono vari: contabilità, consulenza fiscale, rappresentanza nei consigli di amministrazione o gestione patrimoniale. A seconda del mandato, possono costituire bene in fiducia anche titoli, partecipazioni, crediti e immobili.
Il patto fiduciario vincola il potere giuridico trasferito e assicura che il fiduciario agisca nell’interesse del costituente.
Agire in nome proprio per conto altrui: delimitare potere giuridico e facoltà di dare istruzioni
Nell’operazione fiduciaria, il fiduciario esercita diritti in nome proprio, ma per interessi altrui. Agisce per conto del costituente.
Bisogna distinguere il rapporto interno da quello esterno. Il contratto stabilisce in quale misura il fiduciario possa agire verso l’esterno e per quali affari sia necessario il previo consenso del costituente.
Regola altresì come vengono impartite e documentate le istruzioni. Il patto fiduciario vincola il potere giuridico trasferito e rende tracciabile l’agire conforme all’interesse del costituente.
Fissare in modo vincolante onorari, spese vive e costi accessori
Nel diritto del mandato, una remunerazione è dovuta solo se pattuita o usuale. Per legge sarebbe ammissibile un mandato gratuito.
L’AFC precisa nella sua circolare che il fiduciario dovrebbe ricevere un’indennità corrispondente ai suoi sforzi. Anche le regole deontologiche di TREUHAND SUISSE ed EXPERTSUISSE prevedono una remunerazione.
Il contratto dovrebbe regolare espressamente onorari, rimborso delle spese vive e costi accessori: base di calcolo, tariffe, forfetti e modalità di pagamento.
In assenza di un accordo scritto, restano aperti l’entità e la scadenza della remunerazione.
Regolare dovere di diligenza, responsabilità e ripartizione dei rischi
Il fiduciario deve una esecuzione diligente, non un determinato risultato. Questa mancanza di garanzia di risultato dovrebbe essere resa esplicitamente trasparente dal contratto di mandato, per evitare false aspettative.
Vanno regolati l’ambito e i limiti della responsabilità, nonché la delimitazione delle aree di competenza delle parti.
Le istruzioni del costituente possono spostare la responsabilità. Il contratto dovrebbe quindi stabilire come vengono impartite e documentate e quali conseguenze hanno sulla responsabilità.
Cessazione del mandato: disdetta, decesso e obblighi di restituzione
Entrambe le parti possono disdire o revocare il mandato in qualsiasi momento (art. 404 CO), purché non in momento inopportuno.
Sono indicate regole chiare per il decesso di una parte; esse prevengono controversie ereditarie e situazioni di difficoltà probatoria.
Alla cessazione sussiste un ampio obbligo di restituzione per tutta la documentazione ricevuta e per il bene in fiducia. Il contratto dovrebbe fissare forma e termini della consegna.
Riconoscimento fiscale: non dimenticare la dichiarazione del rapporto di fiducia
Il riconoscimento fiscale presuppone che il rapporto di fiducia sia dichiarato all’amministrazione fiscale e che siano soddisfatte le condizioni generali di riconoscimento.
Il contratto dovrebbe rendere possibile questa dichiarazione. Vi rientrano il nome e l’indirizzo preciso del costituente, nonché una descrizione esatta del bene in fiducia.
A seconda del mandato, possono costituire bene in fiducia titoli, partecipazioni, crediti o immobili. Per ogni rapporto di fiducia va tenuta una contabilità separata.
Presupposti fiscali per i rapporti di fiducia
- Dichiarazione all’amministrazione fiscaleObbligatoria
- Contabilità separata per ogni rapportoNecessaria
- Tipologie di bene in fiduciaTitoli, partecipazioni, crediti, immobili



